Legge federale
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Art. 63 Classificazione 100
1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti:
2 Il Consiglio federale allestisce l’elenco dei criteri per i vini a denominazione d’origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. 3 Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d’origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. 4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l’utilizzazione. 5 Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi. 6 Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d’origine controllata e di altri vini con indicazione geografica. 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). |