Legge federale
|
Art. 6a Perdite di sostanze nutritive 16
1 Rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite di azoto e di fosforo nell’agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030. 2 Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento. Considera in particolare l’obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell’impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire17. 3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti. 4 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui ai capoversi 2 e 3. 5 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’attività. 16 Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2023 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967). 17 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl). |