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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 70Principio
1 Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
2 I pagamenti diretti comprendono:
a.
contributi per il paesaggio rurale;
b.
contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento;
c.
contributi per la biodiversità;
d.
contributi per la qualità del paesaggio;
e.
contributi per i sistemi di produzione;
f.
contributi per l’efficienza delle risorse;
g.
contributi di transizione.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d’interesse generale fornite, dell’onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.