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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 70bCondizioni particolari per la regione d’estivazione
1 Nella regione d’estivazione i contributi sono versati ai gestori di un’azienda d’estivazione, di un’azienda con pascoli comunitari o di una superficie d’estivazione.
2 Le condizioni di cui all’articolo 70acapoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d’estivazione.
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d’estivazione.