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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2024)
Art. 74Contributi per la qualità del paesaggio
1 Per salvaguardare, promuovere e sviluppare la varietà del paesaggio rurale sono versati contributi per la qualità del paesaggio.
2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se:
a.
i Cantoni o altri enti regionali hanno stabilito obiettivi e definito provvedimenti volti al conseguimento di tali obiettivi;
b.
i Cantoni hanno concluso con i gestori convenzioni di gestione in consonanza a tali provvedimenti; e
c.
gli obiettivi e i provvedimenti adempiono le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio.
3 La quota della Confederazione ammonta al massimo al 90 per cento dei contributi concessi dal Cantone. Per le prestazioni stabilite nelle convenzioni di gestione i Cantoni utilizzano i mezzi finanziari applicando una chiave di ripartizione specifica al progetto.