Legge federale
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Art. 8 Misure di solidarietà
1 La promozione della qualità e dello smercio nonché l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria. 1bisLe organizzazioni di categoria possono elaborare contratti standard.20 2 Per organizzazione di categoria s’intende l’associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti. 20 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). BGE
128 III 441 () from 21. August 2002
Regeste: Durchgesetzte Marke; Verwechslungsgefahr (Art. 2 lit. a und 3 Abs. 1 MSchG). Nachweis der Durchsetzung als Marke mittels Befragung der massgebenden Verkehrskreise (E. 1). Verwechslungsgefahr zwischen zwei Wort-/Bildmarken mit dem gemeinsamen Wortbestandteil "Appenzeller" (E. 3). |