Legge federale
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Art. 89a Neutralità concorrenziale 131
1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico. 2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale. 3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di categoria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere. 5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata. 131 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |