Legge federale
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Art. 93 Principio
1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:
2 ...137 3 L’assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico. 4 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione di contributi a condizioni e oneri. 134 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). 135 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). 136 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). 137 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). |