Legge federale
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Art. 98 Finanziamento 145
L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice un credito d’impegno pluriennale per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 93 capoverso 1. 145 Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). |