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Art. 105 Principio 168
1 La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d’investimento. 2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d’investimento. 3 I Cantoni accordano i crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interesse. 4 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo. 5 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno. 6 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei crediti d’investimento e le modalità di rimborso. 7 Il Consiglio federale può vincolare la concessione di crediti d’investimento a condizioni e oneri. 168 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). |