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Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi 170
1 I crediti d’investimento per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere a–c e d numero 2. 2 Per progetti collettivi importanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione. 170 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). |