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Art. 114 Stazione di ricerca agronomica 178
1 La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica. 2 La stazione di ricerca agronomica si compone di un sito di ricerca principale, di centri di ricerca regionali e di stazioni sperimentali decentrate. Le stazioni sperimentali sono distribuite in diverse regioni del Paese. 3 La stazione di ricerca agronomica è subordinata all’UFAG. 178 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). |