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Art. 141 Promozione dell’allevamento
1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:
2 La promozione dell’allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità. 202 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |