Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio
1 Per proteggere colture, piante, parti di piante e prodotti vegetali (materiale vegetale) da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e sull’immissione in commercio di:
2 Può in particolare:
2bis Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale ha in particolare l’obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.219 3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione adempia le esigenze internazionali. 218 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). 219 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). |