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Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali
1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. 2 L’autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:
3 Per prestazione all’interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. 4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. 5 Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. 6 L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata. 59 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095610; FF 2006 5815). |