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Art. 28 ... 69
1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca. 2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38, 39 e 41, anche al latte di capra, di pecora e di bufala.70 69 Abrogata della cifra I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). 70 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). |