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Art. 3 Definizione e campo d’applicazione
1 L’agricoltura comprende:
1bis I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all’agricoltura. Essi presuppongono un’attività di cui al capoverso 1 lettere a‒c.13 2 All’orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.14 3 Alla pesca professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 4 del titolo settimo.15 3bis Ai prodotti dell’acquacoltura, alle alghe, agli insetti e agli altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito e che servono per l’alimentazione umana e animale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto, del titolo sesto e del capitolo 4 del titolo settimo. Questi provvedimenti presuppongono un’attività di cui al capoverso 1 lettere a‒c.16 4 All’apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.17 13 Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 20121757). 14 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). 15 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). 16 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). 17 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). |