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Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati
1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. 1bis Il Consiglio federale può stabilire che il supplemento sia versato per il tramite dei valorizzatori del latte. In tal caso, la Confederazione fornisce la prestazione con effetto liberatorio.79 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è versato e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di versare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.80 3 Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.81 79 Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). 80 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). 81 Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |