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Art. 93 Principio 154
1 Nei limiti dei crediti stanziati la Confederazione sostiene i miglioramenti strutturali con contributi. 2 I contributi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi computabili. In casi eccezionali il contributo può essere aumentato al 60 per cento. 3 La concessione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico, nonché una partecipazione minima dei responsabili del progetto. 4 Per rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare del 20 per cento al massimo dei costi computabili, se un adeguato sostegno del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari. 5 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di contribuzione, icosti computabili e le eccezioni. Gradua l’importo dei contributi in funzione della dimensione collettiva dei provvedimenti. Può stabilire l’importo dei contributi in maniera forfettaria. 6 Il Consiglio federale può vincolare la concessione dei contributi a condizioni e oneri. 154 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). |