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Art. 96 Contributi per provvedimenti collettivi 157
I contributi per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere a, b numeri 1 e 2, c e d numero 2. 157 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). |