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Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI)1
del 19 giugno 1959 (Stato 1° luglio 2021)
1Abbreviazione introdotta dal n. II 1 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 14bisRimborso delle spese per cure ospedaliere 99100
1 Le spese per cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, effettuate in un ospedale autorizzato secondo l’articolo 39 LAMal 101, sono assunte per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell’assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all’ospedale.
2 Il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA102 si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1.103
99 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012 (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5559; FF 2011 5133).