Legge federale
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Art. 66a Comunicazione di dati 320
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA321:
2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a LAVS327, incluse le deroghe alla LPGA. 320 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2685; FF 2000205). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715). 321 RS 830.1 322 RS 661 323 Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 324 RS 121 325 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). 326 RS 831.10 327 RS 831.10 |