Legge federale
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Art. 6a Autorizzazione a fornire informazioni agli organi dell’AI 48
1 In deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA49 chi pretende prestazioni assicurative autorizza le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste. 2 I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal50, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunicazione sono autorizzati a fornire, su richiesta, agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. L’assicurato dev’essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi. 48 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 49 RS 830.1 50 RS 832.10 |