Legge federale
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Art. 14 Entità dei provvedimenti sanitari e condizioni per l’assunzione delle prestazioni 116
1 I provvedimenti sanitari comprendono:
2 I provvedimenti sanitari devono essere efficaci, appropriati ed economici. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici; nel caso delle malattie rare si tiene conto della frequenza della malattia. 3 L’assicurazione non assume le spese per i provvedimenti di logopedia. 4 La decisione se concedere terapie ambulatoriali od ospedaliere deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell’assicurato. 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |