Legge federale
|
Art. 3abis Principio 30
1 Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di prevenire l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA31). 2 Una comunicazione per il rilevamento tempestivo può essere effettuata dalle o per le seguenti persone:
3 L’ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali, con le imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 200432 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e con gli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter. 30 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 31 RS 830.1 32 RS 961.01 |