Legge federale
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Art. 11 Copertura assicurativa nell’assicurazione contro gli infortuni 111
1 L’assicurazione per l’invalidità può detrarre dall’indennità giornaliera al massimo due terzi del premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. 2 Per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF112, l’ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF. 3 Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell’indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura. 111Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |