Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)1
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 11aIndennità per spese di custodia e d’assistenza 113
1 Gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a provvedimenti d’integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari hanno diritto a un’indennità per spese di custodia e d’assistenza se:
a.
forniscono la prova che i provvedimenti d’integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l’assistenza dei familiari; e
b.
i provvedimenti d’integrazione si protraggono per almeno due giorni consecutivi.
2 Danno diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza:
a.
i figli degli assicurati;
b.
gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l’educazione;
c.
i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l’articolo 29septies LAVS114.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità.
113 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).