Legge federale
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Art. 13 Diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite 116
1 Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA117). 2 I provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e perinatali che:
3 Il capoverso 2 lettera e non si applica ai provvedimenti sanitari per la cura della trisomia 21. 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |