Legge federale
|
Art. 17 Riformazione professionale
1 L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.137 2 La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa. 137 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 19 giu. 2020 alla fine del presente testo. |