Legge federale
|
Art. 18 Servizio di collocamento 138
1 Gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA139) e sono idonei all’integrazione hanno diritto a un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto di lavoro.140 2 L’ufficio AI decide l’attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute. 3 e 4 ...141 138Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 141 Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). |