Legge federale
|
Art. 18b Assegno per il periodo d’introduzione 146
1 L’assicurato che ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto ha diritto a un assegno per il periodo d’introduzione necessario, ma al massimo per 180 giorni. 2 L’assegno per il periodo d’introduzione corrisponde al massimo al salario lordo mensile convenuto e non può superare l’importo massimo dell’indennità giornaliera. 3 L’assegno per il periodo d’introduzione è versato al datore di lavoro. 4 Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali per il periodo durante il quale l’assicurato percepisce l’assegno per il periodo d’introduzione. 146 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). |