Legge federale
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Art. 22 Diritto 160
1 Durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3 l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
2 Durante la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
3 L’assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:
4 Non hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola. 5 I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un’indennità giornaliera. 160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |