Legge federale
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Art. 23 Indennità di base 165
1 L’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.166 1bis Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a, l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera.167 2 ...168 2bis ...169 3 Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS170 (reddito determinante).171 165 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851). 166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 167 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 168 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 169 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). |