Legge federale
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Art. 24quater Versamento dell’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale 183
1 Durante la prima formazione professionale l’indennità giornaliera è versata al datore di lavoro nella misura in cui questi paga all’assicurato un salario corrispondente. Il Consiglio federale definisce le modalità di versamento dell’indennità giornaliera per i casi in cui non vi è un datore di lavoro. L’importo è versato mensilmente. 2 Se l’indennità giornaliera supera l’importo determinante secondo l’articolo 24ter capoverso 1, la differenza è versata all’assicurato. 183 Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |