Legge federale
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Art. 27 Collaborazione e tariffe 198
1 L’UFAS ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti di accertamento o d’integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell’assicurazione e stabilire le tariffe. 2 Il Consiglio federale può definire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate; può anche definire principi relativi all’adeguamento delle tariffe. Provvede al coordinamento con gli ordinamenti tariffali delle altre assicurazioni sociali. 3 Per i casi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi delle spese assunte per provvedimenti d’integrazione. 4 Le tariffe che fissano punti per le prestazioni o per importi forfettari che si rifanno alle prestazioni devono basarsi su una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera. Se le parti non si accordano, la struttura tariffale è stabilita dal Consiglio federale. 5 Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest’ultima si rivela inadeguata e le parti non si accordano su una sua revisione. 6 Se non è stipulata una convenzione ai sensi del capoverso 1, il DFI, su domanda dell’UFAS o del fornitore di prestazioni, emana una decisione impugnabile concernente la collaborazione e le tariffe. 7 Se i fornitori di prestazioni e l’UFAS non si accordano sulla proroga di una convenzione tariffaria esistente, il DFI può prorogarla per un anno. Se entro tale termine non è stipulata una nuova convenzione, il DFI stabilisce le tariffe dopo aver consultato gli interessati. 8 Su richiesta, i fornitori di prestazioni, le loro federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal199 comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere i compiti di cui ai capoversi 3–5. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.200 9 In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 8, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:
198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 200 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). 201 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). |