Legge federale
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Art. 28b Determinazione dell’importo della rendita 219
1 L’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera. 2 Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. 3 Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. 4 Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:
219 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |