Legge federale
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Art. 30 Estinzione del diritto 222
Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l’assicurato:
222Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). |