Legge federale
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Art. 33 Importo della prestazione transitoria 226
1 La prestazione transitoria di cui all’articolo 32 corrisponde:
2 Se l’assicurato ha diritto a una rendita completiva per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1. 226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). |