Legge federale
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Art. 34 Riesame del grado d’invalidità e adeguamento della rendita 227
1 L’ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all’articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d’invalidità. 2 Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d’invalidità dell’assicurato:
227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). |