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Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)1
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 36Beneficiari e calcolo
1 Hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.233
2 Le disposizioni della LAVS234 si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.235