Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)1
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 3bComunicazione
1 Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell’assicurato e della persona o istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.
2 Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:
a.
l’assicurato o il suo rappresentante legale;
b.
i familiari che vivono in comunione domestica con l’assicurato;
c.
il datore di lavoro dell’assicurato;
d.
i medici e chiropratici curanti dell’assicurato;
e.
l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 18 marzo 199433 sull’assicurazione malattie (LAMal);
le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA35 e propongono un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un’assicurazione pensioni;
g.
l’assicuratore infortuni secondo l’articolo 58 della legge federale del 20 marzo 198136 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
h
gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 199337 sul libero passaggio;
i.
gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
j.
gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
gli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter.
3 Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b–m devono previamente informare l’assicurato o il suo rappresentante legale in merito alla comunicazione.40
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
38 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
39 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
41 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).