Legge federale
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Art. 42sexies Entità del diritto
1 Il calcolo del contributo per l’assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:
2 Nel calcolo del contributo per l’assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. 3 In deroga all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l’assicurazione per l’invalidità non accorda alcun contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l’articolo 25a LAMal. 4 Il Consiglio federale stabilisce:
277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5987; FF 2016 64597323). |