Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)1
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Art. 42sexiesEntità del diritto
1 Il calcolo del contributo per l’assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:
l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all’articolo 42ter capoverso 3;
b.
i sussidi per i servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l’articolo 21ter capoverso 2;
c.
il contributo alle cure versato dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 25aLAMal278.
2 Nel calcolo del contributo per l’assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto.
3 In deroga all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l’assicurazione per l’invalidità non accorda alcun contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l’articolo 25a LAMal.
4 Il Consiglio federale stabilisce:
a.
gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l’assistenza;
b.
gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d’aiuto coperte dal contributo per l’assistenza;
c.
i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l’assistenza è versato, senza che le prestazioni d’aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente.
277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5987; FF 2016 64597323).