Legge federale
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Art. 42septies Inizio ed estinzione del diritto
1 In deroga all’articolo 24 LPGA281 il diritto al contributo per l’assistenza nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto. 2 L’assicurato ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura. 3 Il diritto si estingue nel momento in cui l’assicurato:
282 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). |