Legge federale
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Art. 47a Pagamento dell’assegno per grandi invalidi per i minorenni 301
Per i minorenni, il pagamento dell’assegno per grandi invalidi avviene, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA302, a posteriori dietro presentazione di una fattura. 301 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). |