Legge federale
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Art. 50 Esecuzione forzata e compensazione 307
1 Il diritto alla rendita non sottostà all’esecuzione forzata. 2 Per la compensazione è applicabile per analogia l’articolo 20 capoverso 2 LAVS308. 307Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896). |