Legge federale
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Art. 51 Spese di viaggio
1 Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per eseguire i provvedimenti di integrazione, sono rimborsate all’assicurato.309 2 Eccezionalmente, l’assicurazione può accordare un contributo per le spese di viaggio all’estero. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 309Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896). |