Legge federale
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Art. 54a Servizi medici regionali 323
1 Gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni. 2 I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. 3 I servizi medici regionali stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l’AI secondo l’articolo 6 LPGA324, di esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete. 4 I servizi medici regionali sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico. 323 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). |