1 Gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.
2 I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
3 I servizi medici regionali stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l’AI secondo l’articolo 6 LPGA324, di esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete.
4 I servizi medici regionali sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico.
323 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).