Legge federale
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Art. 56 Ufficio AI della Confederazione 328
Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. 328Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149). |